IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
  Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  31  gennaio  1994,   n.   24,   recante   norme   per   la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria  e
di sicurezza  pubblica,  nonche'  per  l'attuazione  del  sistema  di
ecogestione e di audit ambientale; 
  Visto l'art. 6, comma 1 della citata legge 25 gennaio 1994, n.  70,
secondo cui, in attesa dell'emanazione del DPR  di  cui  all'art.  1,
comma 1 della medesima legge, il modello unico  di  dichiarazione  e'
adottato  con  riferimento  agli  obblighi   di   dichiarazione,   di
comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti  dalle  leggi,
dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla  tabella
A allegata alla medesima legge; 
  Visto l'art. 1, comma 2 della medesima legge  n.70  del  1994,  che
prevede che il modello unico di dichiarazione e' adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il comma 3 del medesimo l'art. 1 della legge n.70  del  1994,
secondo il quale il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  dispone,
con  proprio  decreto,  gli  aggiornamenti  del  modello   unico   di
dichiarazione; 
  Visto, altresi', l'art. 2 della predetta legge n. 70 del 1994,  che
prevede che il modello unico  di  dichiarazione  e'  presentato  alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  competente
per  territorio,  la  quale  provvede  a  trasmetterlo  alle  diverse
amministrazioni  per  le  parti  di  rispettiva  competenza,  nonche'
all'Unioncamere; 
  Viste le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.
39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n.  42,  in
materia di sistemi informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
pubbliche ed, in particolare, l'art. 3 di detto decreto, che  prevede
la predisposizione,  di  norma,  degli  atti  amministrativi  tramite
sistemi informativi automatizzati, nonche'  la  determinazione  delle
cautele necessarie per la  validita'  delle  connesse  operazioni  di
immissione,  riproduzione  e  trasmissione  di  dati  e  documenti  e
l'individuazione delle relative responsabilita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n.  42,
recante  il  Testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 23  gennaio  2002,  n.  10  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2002, n. 39, di attuazione della
direttiva 1999/93/Ce per la firma elettronica; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  209,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  7  agosto  2003,  n.   182,   concernente
l'attuazione della direttiva 2000/53/Ce  relativa  ai  veicoli  fuori
uso; 
  Visto il decreto legislativo 25  luglio  2005,  n.  151,  che  reca
«Attuazione della direttiva 2002/95/Ce, della direttiva 2002/96/Ce  e
della direttiva 2003/108/Ce,  relative  alla  riduzione  dell'uso  di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonche' allo  smaltimento  dei  rifiuti»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175; 
  Visto il decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  195,  che  reca
«Attuazione  della  direttiva  2003/4/Ce  sull'accesso  del  pubblico
all'informazione ambientale» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  23
settembre 2005, n. 222; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare l'art. 189; 
  Considerato che le modifiche all'art. 189 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, apportate dal  decreto  legislativo  3  dicembre
2010 n. 205, entreranno in  vigore  con  la  piena  operativita'  del
Sistema di controllo della Tracciabilita'  dei  Rifiuti  (SISTRI)  ai
sensi dell'art. 16,  comma  2,  del  decreto  legislativo  da  ultimo
richiamato; 
  Visto infatti l'art. 52, comma 1,  D.L.  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
ha previsto che «Allo scopo di procedere,  ai  sensi  degli  articoli
21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinquies della legge 7 agosto  1990,
n.  241  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  alle  ulteriori
verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo  della
Tracciabilita' dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi  necessarie
anche a seguito delle attivita' poste in essere ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito  con
modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 (126)  e  successive
modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operativita'  del
Sistema SISTRI, gia'  fissato  dall'art.  12,  comma  2  del  decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con  l'art.  6,
comma 2, del gia' richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138  e
con l'art. 13, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, e' sospeso  fino  al  compimento  delle  anzidette  verifiche  e
comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni  adempimento
informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui  all'art.
188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in  ogni
caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli
articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  ed
all'osservanza  della  relativa  disciplina,   anche   sanzionatoria,
vigente  antecedentemente   all'entrata   in   vigore   del   decreto
legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.»; 
  Visti in particolare i commi 3, 4 e 5 del citato art. 189, relativi
l'obbligo di  comunicazione  delle  quantita'  e  le  caratteristiche
qualitative dei rifiuti per i soggetti ivi indicati con le  modalita'
previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70; 
  Visto l'art. 220 del citato decreto legislativo n.152 del 2006, che
prevede altresi' l'obbligo di comunicazione in capo al CONAI, con  le
modalita' previste dalla legge 25  gennaio  1994,  n.  70,  dei  dati
relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per
tipo  di  imballaggio  immesso  sul  mercato,  nonche',  per  ciascun
materiale, la quantita' degli imballaggi riutilizzati e  dei  rifiuti
di  imballaggio  riciclati  e  recuperati  provenienti  dal   mercato
nazionale; 
  Considerato che alcune sezioni del modello unico  di  dichiarazione
ambientale, di cui  al  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 27 aprile 2010, sono state abrogate  dall'art.  264-bis  del
decreto legislativo n.152 del 2006, introdotto dal comma 1  dell'art.
37 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
dicembre 2011, pubblicato nel  Supplemento  ordinario,  n.  283  alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del  30  dicembre  2011,
con  il  quale  e'  stato  adottato  il  vigente  modello  unico   di
dichiarazione ambientale, abrogato con il presente decreto; 
  Considerata la necessita' di adottare un modello  di  dichiarazione
ambientale (MUD) che consenta di acquisire i dati relativi ai rifiuti
da tutte le categorie di operatori indicate dal citato art.  189  del
decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Acquisiti gli avvisi favorevoli del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio  e  del  mare,  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, del Ministero della salute e del Ministero dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il modello di dichiarazione, allegato al decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011,  e'  sostituito  dal
modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto. 
  2. Il modello di cui al presente decreto sara'  utilizzato  per  le
dichiarazioni da presentare, entro la data prevista  dalla  legge  25
gennaio 1970, n.70 e cioe' entro il  30  aprile  di  ogni  anno,  con
riferimento  all'anno  precedente  e  sino  alla  piena  entrata   in
operativita'  del  Sistema  di  controllo  della  Tracciabilita'  dei
Rifiuti (SISTRI).